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BONUS FISCALE: I LAVORI IN CASA ULTIMA CHIAMATA PER IL 36 % E IL 55%

Dal 14 maggio scorso, per chi vuole ottenere la detrazione rateizzata del 36% (tetto massimo € 48.000,00) non deve più inviare la comunicazione di inizio lavori alle Entrate (ma attenzione se i lavori sono iniziati prima di tale data la comunicazione serve ancora altimenti si perde il bonus); inoltre la fattura non deve più riportare separatamente il costo della manodopera - altro adempimento dettato a pena di decadenza- , e questo vale anche per la detrazione rateizzata del 55 % (tetto massimo € 100.000,00) sul risparmio energetico.
Altra giornata chiave è il 17 settembre. Data a partire dalla quale, nelle compravendite di immobili ristrutturati, si può negoziare il trasferimento della detrazione al compratore o rimanere al venditore- la stessa data 17 settembre segna anche il debutto della nuova Iva standard al 21% che in molti casi è applicata anche in edilizia e nel mercato immobiliare dei consulenti
E poi c' è la scadenza del 31 dicembre di quest'anno termine con il quale la detrazione del 55 %, finirà di esistere almeno nella forma conosciuta dal 2007 dai contribuenti anche se si ipotizza una proroga per i prossimi tre anni a bonus ridotto.
Per quanto riguarda il bonus sul 36 % dovrebbe scattare secondo quanto previsto dalla manovra di Ferragosto un taglio lineare del 5 % nel 2012 e del 20 % nel 2013.
Se l'agevolazione fiscale sugli interventi per il risparmio energetico non verrà prorogato almeno al 2012, le persone fisiche e i professionisti potranno comunque della detrazione Irpef del 55% se entro il 31 dicembre di qust'anno, effettueranno il pagamento delle spese tramite bonifico, il principio di cassa, infatti, si applica a prescindere dalla conclusione dei lavori nel 2011 e che successivamente  venga inviata la relativa documentazione all' Enea entro 90 gg. dalla fine dei lavori ; inoltre non va dimenticato di inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il 2 aprile 2012 la comunicazione contenente i dati dei pagamenti effettuati nel 2011 a titolo di acconto o di saldo .
Se non si riusciranno a pagare i lavori per il risparmio energetico entro la fine di quest'anno si perderà la possibilità di detrarre dall'Irpef il 55%, ma si potrà beneficiare del 36% se si faranno i bonifici entro la fine del 2012 solo per unità residenziali (rurale e pertinenze) anche se il 55% si estendeva a tutte le categorie immobiliari soggette alle suddette opere con inizio lavori e relativa comunicazione all'ufficio delle Entrate in data successiva al 14 maggio 2011
Per le imprese invece, si applica il principio di competenza e non quello di cassa , quindi è influente il momento del pagamento delle spese, condizione necessaria per godere del beneficio fiscale è che l'intervento sia concluso entro la fine di quest'anno.
E' possibile usufruire  della detrazione del 36% anche nel caso di lavori eseguiti nelle parti comuni condominiali o nel caso  di acquisto di unità immobiliari facenti parte di un fabbricati integralmente sottoposto a interventi di restauro, ristrutturazione edile o risanamento comunque entro l' importo massimo detraibile di € 48.000,00; la detrazione spetta anche nel caso di acquisto di diritti reali di godimento parziale quali usufrutto etc. o agli inquilini che abbiano partecipato alle suddette spese in base alle quote spettanti.
Ricordiamo inoltre che l' agevolazione del 55 % per adeguamento energetico è estendibile anche alle parti comuni dei condomini anche se è tra le opere agevolate meno gettonata dai contribuenti  a causa della complessità dell'adeguamento delle parti comuni normalmente non riscaldate e con serramenti non idonei, determinando una riqualificazione dell' intero edificio dispendiosa in termini di costo.
     

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